
L’ industrializzazione che caratterizzò l’Europa nel corso della prima metà dell’Ottocento sviluppo, progresso e, per molti uomini, anche affermazioni di servizi feudali e da condizioni di vite inumane. Ma il prezzo pagato in quegli anni dai lavoratori fu spaventoso e, certo, l’aspetto più atroce dell’altra faccia del progresso fu lo sfruttamento minorile. Bambini di pochi anni venivano infatti mandati nelle miniere perché le loro piccole dimensioni consentivano loro di avanzare per primi nelle brecce appena aperte delle gallerie, salvo essere poi esposti dai crolli. Naturalmente., il loro impiego era anche molto apprezzato in certe fasi della lavorazione industriale che richiedevano dita e mani agili, senza dire che i fanciulli, come del resto le donne, erano la mano d’opera più a buon mercato e più facile da sfruttare. Fuori dalle fabbriche, purtroppo, erano in pochi a conoscenza di questi trattamenti disumani. Tuttavia si formarono, per quanto tardi e solo occasionalmente, movimenti umanitari intesi a cambiare questo stato di cose, regolamentando, se non vietando, il lavoro minorile.
La prima legge sul lavoro dei fanciulli in Francia risalì al 1841. Ne riporto alcuni articoli che si commentano da soli, soprattutto se si tiene conto che essa è una una regolamentazione rispetto a possibili abusi…
Art. 2 I fanciulli, per essere assunti, dovranno aver compiuto almeno 8 anni. Dagli otto ai dodici anni, essi non potranno essere impiegati, nelle ventiquattro ore, per più di otto ore di lavoro effettivo, divise da una sosta. Il lavoro non comincerà non prima delle cinque del mattino e terminerà non più tardi delle nove di sera. L’età dei fanciulli deve essere accertata su di un certificato rilasciato, gratuitamente, e su carta semplice, dall’ufficiale di stato civile.
Art. 3. Tutto il lavoro svolto tra le nove di sera e le cinque del mattino viene considerato lavoro notturno. Per ogni tipo di lavoro notturno non possono essere utilizzati i fanciulli che non abbiano compreso il tredicesimo anno di età. Se le conseguenze dell’arresto di un motore idraulico urgenti riparazioni lo richiedessero, i fanciulli al di sotto dei tredici anni potranno lavorare di notte, calcolando nella retribuzione due ore per tre, nel periodo di tempo che va dalle nove della sera alle cinque della mattina. Sarà permesso, se riconosciuto indispensabile, e retribuito alle stesse condizioni un lavoro notturno dei fanciulli al dei sopra dei tredici anni, negli stabilimenti a fuoco continuo in cui il lavoro non può essere sospeso per tutto l’arco delle ventiquattro ore.
Art. 4. I fanciulli al di sotto dei sedici anni non dovranno lavorare di domenica e nei giorni di festa riconosciuti dalla legge.
Art. 5. Nessun fanciullo al di sotto dei dodici anni potrà assunto fintantoché i suoi genitori o i suoi tutori non abbiano attestato la sua regolare frequenza ad una scuola pubblica o privata del luogo. Tutti i fanciulli assunti dovranno, fino all’età di dodici anni, frequentare la scuola. Ai fanciulli al di sopra dei dodici anni sarà permesso di non frequentare una scuola solo se attesteranno, con un certificato rilasciato dal sindaco del loro luogo di residenza, di aver ricevuto l’istruzione elementare.
Fonte: Federico Roncoroni- Testo e contesto